Il cosiddetto “whistleblowing” assume particolare rilevanza in Italia con l’entrata in vigore della legge n. 179 del 30 novembre 2017 destinata a tutelare il lavoratore che segnali attività illecite delle quali sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, di collaborazioni esterne o di prestazioni d’opera/servizi in essere o concluse.
Il sistema legislativo era già intervenuto sul settore pubblico con la normativa anticorruzione del 2012 e in particolare con l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego. Ma con la legge n.179/2017, vengono introdotte le prime forme di tutela nel settore privato per il whistleblower (segnalante) per il quale vale la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.
Enti e aziende che abbiano adottato il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO previsto dal D.lgs 231/2001, devono d’ora in poi prevedere specifici canali per la segnalazione di condotte illecite, di cui almeno uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
Consorzio CISI. ha perciò introdotto una modalità di segnalazione illeciti anonima e non tracciabile che faccia pervenire al proprio Organismo di Vigilanza qualsiasi comunicazione utile a identificare condotte o fatti illeciti.
Lo strumento CONSORZIO CISI-Whistleblowing di seguito compilabile non sostituisce, ma completa l’esistente modalità di comunicazione tramite email a odv@consorziocisi.org, canale che mantiene la sua utilità nel consentire un dialogo tra le parti, nonché aggiornamenti e integrazioni delle comunicazioni inviate.
In entrambi i casi le segnalazioni devono essere circostanziate, effettuate in buona fede e complete di elementi utili a consentire le necessarie verifiche, quali una chiara e completa descrizione dei fatti; delle circostanze di tempo e di luogo; delle generalità o altri elementi utili ad identificare gli autori degli illeciti.